Il 29 ottobre 2026 scade il termine indicato dal Garante Privacy per adeguarsi alle nuove Linee Guida sull’utilizzo dei tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica.
Una novità che riguarda direttamente aziende, enti e professionisti che utilizzano newsletter, DEM e piattaforme di e-mail marketing per monitorare le aperture e analizzare le performance degli invii.
Sapere quante persone hanno aperto una newsletter è infatti da anni una delle metriche più utilizzate nell’email marketing. Dietro a quel dato, però, c’è spesso uno strumento invisibile all’utente: il tracking pixel.
Con le nuove Linee Guida, il Garante per la protezione dei dati personali chiarisce come questi strumenti debbano essere gestiti, quando è necessario il consenso e quali condizioni devono essere rispettate per continuare a utilizzarli correttamente.
Cosa sono i tracking pixel nelle e-mail
Un tracking pixel è una piccola immagine, normalmente invisibile, inserita all’interno di un’e-mail e ospitata su un server remoto.
Quando il destinatario apre il messaggio e il proprio programma di posta scarica le immagini, il pixel viene caricato e può trasmettere al mittente alcune informazioni sull’avvenuta apertura.
A seconda della configurazione utilizzata, possono essere rilevati anche altri dati tecnici, come l’indirizzo IP, il dispositivo utilizzato, il momento dell’apertura o eventuali aperture successive.
È proprio attraverso questo meccanismo che molte piattaforme di e-mail marketing riescono a fornire informazioni relative al tasso di apertura delle newsletter.
Il punto sottolineato dal Garante riguarda soprattutto la trasparenza: il destinatario può aprire normalmente un messaggio senza rendersi conto che questa azione viene rilevata.
Quando serve il consenso
Non tutte le misurazioni delle aperture vengono trattate allo stesso modo.
La differenza riguarda soprattutto come viene raccolto e utilizzato il dato.
Quando il tracking permette di collegare l’apertura al singolo destinatario e queste informazioni vengono utilizzate, ad esempio, per valutare e migliorare le performance delle campagne sulla base del suo comportamento, modificare la frequenza degli invii, interrompere le comunicazioni in caso di mancata apertura o ricavare informazioni sui suoi interessi, è necessario acquisire preventivamente il consenso.
Per le comunicazioni commerciali e promozionali, il Garante chiarisce inoltre che il consenso al tracking può, in linea di principio, essere ricompreso nel consenso più generale alla ricezione delle comunicazioni promozionali.
Non è quindi necessariamente richiesta una seconda checkbox separata.
La condizione fondamentale è però che si tratti di un consenso realmente informato: l’utente deve sapere in modo chiaro che le e-mail possono contenere strumenti di tracciamento e deve poter comprendere per quali finalità vengono utilizzati.
La richiesta deve inoltre essere formulata in modo neutro, senza forzare la scelta del destinatario.
Il tasso di apertura non scompare
Le nuove Linee Guida non significano che le aziende non potranno più misurare le performance delle proprie newsletter.
Il Garante prevede infatti una deroga al consenso quando i tracking pixel vengono utilizzati esclusivamente per effettuare un conteggio statistico della percentuale globale di apertura dei messaggi.
In questo caso, però, non deve essere possibile effettuare misurazioni personalizzate sul comportamento del singolo destinatario.
Le informazioni devono quindi essere anonimizzate in modo adeguato. Il Garante suggerisce, ad esempio, l’utilizzo dello stesso pixel per tutti i destinatari di una campagna e l’anonimizzazione degli altri dati tecnici collegati, come indirizzo IP e informazioni sul client utilizzato.
In altre parole, conoscere il dato complessivo “il 35% dei destinatari ha aperto questa newsletter” è diverso dal sapere esattamente chi ha aperto il messaggio, quante volte lo ha fatto e utilizzare queste informazioni per prendere decisioni sul singolo contatto.
È quest’ultimo scenario che richiede particolare attenzione.
Le eccezioni previste dal garante
Le Linee Guida individuano inoltre specifiche situazioni nelle quali l’utilizzo dei tracking pixel può rientrare nelle deroghe all’obbligo di consenso.
Tra queste ci sono alcuni utilizzi legati alla sicurezza e all’autenticazione dell’utente, ad esempio per verificare l’apertura di comunicazioni relative all’attivazione di un account o alla modifica di una password.
Un’altra situazione riguarda alcuni messaggi istituzionali o di servizio che devono essere inviati per obbligo giuridico e per i quali è rilevante verificare che il destinatario abbia effettivamente preso conoscenza della comunicazione.
Possono rientrare in questa casistica, a seconda delle circostanze, comunicazioni relative a incidenti di sicurezza, modifiche contrattuali, variazioni organizzative, scadenze o informazioni necessarie a prevenire frodi e altri rischi.
Non si tratta quindi di una deroga generalizzata per qualsiasi e-mail di servizio: spetta al titolare valutare se il singolo utilizzo rientra effettivamente nelle condizioni previste dalla normativa.
L’utente deve poter cambiare idea
Uno degli aspetti più importanti delle nuove Linee Guida riguarda la revoca del consenso.
Chi ha accettato il tracking deve poter modificare la propria scelta in modo semplice anche successivamente. L’utente deve poter revocare anche soltanto il consenso al tracciamento, senza dover rinunciare alla ricezione delle comunicazioni.
Il Garante indica, ad esempio, la possibilità di inserire nel footer delle e-mail un link che conduca a un’area dedicata alla gestione delle preferenze.
Le scelte effettuate dall’utente devono inoltre essere registrate, in modo che il titolare possa dimostrare il consenso prestato e le eventuali modifiche successive.
Cosa cambia per chi utilizza newsletter ed e-mail marketing
Per le aziende, il primo passo è quindi capire come funziona concretamente la piattaforma utilizzata per gli invii.
Non basta sapere che esiste una funzione chiamata “tracking delle aperture”. È necessario verificare quali dati vengono effettivamente raccolti, se possono essere collegati ai singoli contatti e come vengono successivamente utilizzati.
Tra gli aspetti da controllare ci sono:
- le modalità con cui vengono raccolti i consensi;
- le informazioni presenti nei moduli di iscrizione alla newsletter;
- i contenuti della privacy policy;
- la configurazione del tracking offerta dalla piattaforma utilizzata;
- la possibilità di distinguere le statistiche aggregate dal monitoraggio individuale;
- la possibilità per l’utente di revocare esclusivamente il consenso al tracking;
- la registrazione delle preferenze e delle eventuali revoche.
Non si tratta quindi soltanto di modificare una frase all’interno della privacy policy, ma di verificare che informative, consensi e configurazione tecnica della piattaforma siano coerenti tra loro.
E per le newsletter già attive?
Le Linee Guida prendono in considerazione anche le attività di e-mail marketing e le liste di contatti già esistenti.
Per i trattamenti già in corso, il Garante ha previsto un regime transitorio.
Le aziende devono integrare le informazioni fornite agli utenti, utilizzando ad esempio il primo invio utile, e introdurre un sistema facilmente accessibile che permetta di gestire anche la revoca del solo tracking.
Non significa quindi necessariamente dover chiedere nuovamente da zero il consenso a tutti i contatti già presenti nel database.
Significa però verificare che gli utenti siano adeguatamente informati e dispongano degli strumenti necessari per esercitare le proprie scelte.
Le Linee Guida sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2026 e il Garante ha stabilito un termine di sei mesi per adeguare sistemi e trattamenti già in uso.
La scadenza da tenere presente è quindi il 29 ottobre 2026.
Il dato resta utile, ma deve essere governato
L’email marketing continua a essere uno strumento importante per costruire una relazione diretta con clienti, contatti e stakeholder.
Le nuove Linee Guida non eliminano la possibilità di monitorare i risultati delle campagne, ma chiedono alle aziende di distinguere con maggiore attenzione tra statistiche aggregate e monitoraggio del comportamento del singolo utente.
Il punto non è quindi rinunciare ai dati.
È sapere quali informazioni vengono raccolte, per quale motivo vengono utilizzate e assicurarsi che le persone ne siano consapevoli e possano mantenere il controllo sulle proprie scelte.
Per le aziende significa andare oltre la semplice configurazione tecnica della piattaforma e considerare insieme strumenti, informative, consensi e modalità di misurazione.
Un passaggio necessario per continuare a utilizzare i dati a supporto delle strategie di marketing, mantenendo allo stesso tempo trasparenza e fiducia nella relazione con il pubblico.
Per approfondire: consulta le Linee Guida in materia di utilizzo di tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali.

